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Pronunce della Cassazione a Sezioni Unite

<<Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi (nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte cost. n. 179 del 1999) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse rientrano nell'ampia previsione di salvezza di detta giurisdizione - contenuta nell'art. 34, 3° co., lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 -per le controversie riguardanti "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione "di valore" essere ricompressa nella nozione di "atto ablativo".>>

(Cass. Sez.U 11 febbraio 2003, n. 2058)

<<Proposta in primo grado domanda di restituzione di un terreno e, in via graduata, il risarcimento del danno sul presupposto della invalidità del decreto di espropriazione e della conseguente sua inidoneità ad attribuire la proprietà del bene alla P.A. espropriante, costituisce domanda nuova, come tale improponibile in appello, quella diretta ad ottenere la retrocessione totale del terreno ai sensi dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, giacché quest'ultima presuppone che l'espropriazione sia stata validamente eseguita, che la proprietà del bene sia quindi passata all'espropriante e che il bene possa ritornare all'originario proprietario in presenza delle condizioni indicate nel citato art. 63. >>

(Cass. Sez. U 12 Marzo 2003,n. 3602)

<<Nei giudizi promossi anteriormente al nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, l'azione di risarcimento del danno nei confronti del Comune per occupazione acquisitiva bene é proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo: tale é, infatti, la natura della pretesa risarcitoria, che é distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione é fonte di danno ingiusto, anche se ad essa funzionalmente collegata, né, d'altra parte, assumendo rilievo determinante ai fini della responsabilità aquiliana la qualificazione formale di detta situazione, atteso che il danno deve essere qualificato come ingiusto -e come tale, idoneo a giustificare la tutela risarcitoria - tutte le volte che venga ad incidere su un interesse giuridicamente rilevante, anche se tutelato nelle forme dell'interesse legittimo. >>

(Cass. Sez. U 2 aprile 2003,n. 5082 )

<<Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo,bensì di interessi legittimi, tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Ne consegue che, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 37, 1° co., cod. proc. civ. (Nella specie il presunto spossessamento del bene lamentato dai ricorrenti derivava da un atto amministrativo emesso dal Comune nell'ambito e nell'esercizio di poteri pubblicistici di concessione in uso del bene stesso ad una ASL per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, con autorizzazione alla relativa apprensione).>>

(Cass. Sez. U, 17 aprile 2003,n. 6189)

<<Il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l'opera pubblica é stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa é venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della p.a. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 cod. civ.), la cui decorrenza é ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima, se l'opera pubblica é realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, se essa é avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità).>>

(Cass. Sez. U, 6 Maggio 2003,n.6853)

<<La disciplina dell'istituto dell'occupazione appropriativa, il quale aveva già una base legale nei principi generali dell'ordinamento ed ha trovato previsione normativa espressa prima (settoriale) con l'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, successivamente, con l'art. 3, 65° co., della legge 23 dicembre 1996, n. 662, risulta ormai basata su regole sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, ancorate a norme giuridiche che hanno superato il vaglio di costituzionalità ed hanno recepito (confermandoli) principi enucleati dalla costante giurispru-denza, con la conseguenza che l'istituto deve ritenersi compatibile con il principio sancito dall'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La riconosciuta necessità che l'occupazione appropriativa sia comunque presidiata da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la previsione che al privato va riconosciuto un risarcimento ragionevole, l'esistenza di norme idonee ad assicurare una tutela effettiva in sede giudiziaria, consentono di ravvisare un giusto equilibrio tra la garanzia del diritto di proprietà, prevista dalla normativa interna e dalla citata Convenzione europea, e gli interessi generali della collettività. >>

(Cass. Sez. U, 6 Maggio 2003,n 6853)

<<La causa introdotta dopo l’entrata in vigore della legge 205/2000, con cui dei privati chiedono il risarcimento dei danni derivanti dall’ occupazione illegittima realizzata da un ente locale, nel fondo di loro proprietà, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.>>

(Cass. Sez. U 29 maggio 2003,n. 8701)

<<Non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia urbanistica, ma solo quelli che, esprimendo l’ esercizio di un potere amministrativo, siano collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato; in difetto di ciò, si è al di fuori dell’ambito applicativo della riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, prevista dall’art. 34 del dlg. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n 205. Ne consegue che nelle controversie aventi fattispecie di occupazione c.d. usurpativa - nelle quali, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’ occupazione di un fondo, non si verifica il fenomeno della c.d accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore di danno – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’ esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica.>>

(Cass. Sez. U 6 Giugno 2003,n. 9139)

 <<L'articolo 46 della 2359 si applica al valore indennitario e non venale del bene >>

(Cass. Sez. U 11 giugno 2003,n. 9341)

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