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LE PIU’ RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA

Nella "particolare materia" espropriativa il canone distintivo della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo non va ravvisato nella ripartizione "provvedimento / mero comportamento" riferita al tipo di azione estrinsecata dal soggetto pubblico o dal privato concessionario titolare di poteri ablatori, bensì nella presenza o meno di una possibile finalizzazione di interesse pubblico dell’azione considerata, è dell’avviso che la controversia oggetto del presente giudizio rientri senz’altro nella giurisdizione di questo Tribunale.

T.A.R. Calabria, Sezione Reggio Calabria, 17 dicembre 2005, n. 2321 

Nei casi di mancanza o di annullamento della dichiarazione di pubblica utilità si configura l'inesistenza-nullità del provvedimento di occupazione d'urgenza, giacché l'annullamento dell’atto presupposto in virtù dell'effetto caducante, travolge automaticamente l'atto presupponente. Si configura pertanto un ipotesi di "comportamento" della P.A., che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 204/2004 – che ha espunto dal testo dell’art. 34 del D.L.vo 80/98 il riferimento ai comportamenti – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, 10 novembre 2005, n. 4863 

Nell'art. 53 del decreto legislativo n. 325/2001, il riferimento ai "comportamenti", non implica, malgrado l'apparente simmetria con l'art. 34 del decreto legislativo n. 80/98, lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa esclusiva dai limiti delineati dalla Corte con la sentenza n. 204/2004, ma al contrario ne rappresenta una sua coerente declinazione, poiché le previsioni del citato art. 53 riguardano, come si evince dalla sua parte finale, i comportamenti "conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico", espressione anch'essi di funzioni ontologicamente riconducibili al potere ablatorio, quale configurato dalla legge (v. T.A.R. Veneto, Sezione I, 7 marzo 2005, n. 816).

T.A.R. Calabria Reggio, ottobre 2005, n. 1869 

Il giudice d’appello può conoscere ex officio delle questioni inerenti la giurisdizione quando il giudice di primo grado ha statuito solo in forma implicita sulla questione attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 del Decr. Lgs. 80 del 1998 come sostituito dall’art. 7 della legge 205 del 2000 nella parte devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia - sono state conservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le liti relative a diritti e interessi da riportare all’esplicazione di un pubblico potere.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2005 

E' necessaria l'approvazione del progetto esecutivo (ovvero definitivo, secondo le disposizioni della legge 109 dell'11 febbraio 1994) delle opere da realizzare, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori, in modo da rendere concreta e attuale la previsione del piano e il vincolo espropriativo impresso all'area. Sicché, la semplice delibera consiliare, non può essere considerata atto idoneo a evitare la scadenza del vincolo quinquennale, ai sensi dell'art. 2 legge 19 novembre 1968, n. 1187, impresso dal piano regolatore generale vigente sul bene di proprietà privata. 

Consiglio di Stato - Sez. IV,  sentenza 12 Agosto 2005 n. 4368

Ai sensi dell'articolo 14 della legge 109/1994 la dichiarazione di pubblica utilità consegue all'approvazione del progetto definitivo, in quanto questo possiede i caratteri complessivi e non più modificabili dell'opera. Pertanto la dichiarazione di pubblica utilità inserita nell'ambito di una progettazione preliminare non può considerarsi apposta, mancando il necessario presupposto della definitività del progetto ed è inidonea a far decorrere i termini del procedimento di esproprio.

Consiglio di Stato, Sez.  IV - Decisione 11 maggio 2004 n. 2930

Un terreno agricolo, suscettibile di limitata edificabilità per fini esclusivamente agricoli, non perde la sua natura per assumere quella edificatoria, dovendosi ritenere che esso conservi la destinazione agricola attribuita dagli strumenti urbanistici e che possa essere riconosciuto una maggior valore rapportato alla possibilità di tale ulteriore utilizzazione, agli effetti della determinazione del valore agricolo di mercato, rilevante ai fini della determinazione del danno da occupazione appropriativa di suoli non edificatori, cui non e' applicabile il comma 7 bis dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, invocabile solo per i terreni edificabili.

Cassazione Sez. I, Sent. n. 19511 del 06/10/2005

Nell'ipotesi di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, vertendosi in materia di debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria volta alla reintegrazione del patrimonio per adeguare l'effettivo valore del bene al momento della decisione (funzione ripristinatoria), l'applicazione degli indici Istat va operata indipendentemente dagli interessi che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate.

Cassazione Sez. 1 Sent. 19510 del 06/10/2005

L'esercizio del diritto di impugnazione non può prescindere dall'esistenza, in capo a chi se ne avvale, di un interesse che, dovendo essere concreto e attuale e configurandosi come condizione dell'azione, deve desumersi dal raffronto fra il contenuto della sentenza ed il gravame, e, in caso di ricorso per cassazione con cui si censuri la determinazione del danno da occupazione appropriativa, deve estrinsecarsi secondo il requisito dell'autosufficienza, che impone, da un lato, che la normativa di cui si invoca l'applicazione sia stata richiamata nel giudizio di appello e, dall'altro, che ivi sia stato fatto specifico riferimento ad un eventuale esito più favorevole in termini monetari merce' l'applicazione dei criteri e della normativa di cui si invochi l'applicazione in sede di legittimità (nella specie e' stato ritenuto infondato, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che, contestando la liquidazione del danno da occupazione appropriativa compiuta dal giudice di merito mediante la riduzione, sul presupposto della ritenuta natura agricola del terreno, del trenta per cento del valore edificatorio proposto dal c.t.u., reclamava l'applicazione dei limitati indici di edificabilità previsti dalle norme di salvaguardia per le aree sprovviste di strumento urbanistico).

Cassazione Sez. 1 Sent. 19510 del 06/10/2005

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio per aree destinate ad opere di viabilità all'interno di un piano di edilizia economica e popolare, va ritenuto il carattere edificabile delle stesse, trattandosi di interventi asserviti a porzione circoscritta del territorio comunale, dichiarata edificabile, e dovendosi considerare il regime urbanistico al momento della conclusione del procedimento espropriativo, rispetto al quale non ha rilievo che le aree avessero, anche secondo la pianificazione anteriore, destinazione stradale.

Cassazione Sez. 1 Sent. 19501 del 06/10/2005

Con riferimento ad un contratto di transazione che, in relazione alla realizzazione di un'opera pubblica (tracciato autostradale), preveda la cessione dei terreni necessari e la fissazione del corrispettivo per i danni e le servitù che all'opera conseguano, la verifica del requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, di cui una parte denunci il difetto per l'imprevedibilità del danno connesso alla perdita della prerogativa di edificabilità che l'area abbia acquisito successivamente, non può essere rapportata ad una vicenda, quella urbanistica successiva alla transazione, che e' autonoma, e al di fuori dell'oggetto del contratto, e relativamente alla quale la parte che lamenti il danno per la perdita dell'edificabilità e' soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova.

Cassazione Sez. 1 Sent. 19212 del 30/09/2005

In materia di espropriazione per pubblico interesse, ove appaia evidente, pur in assenza di dichiarazione di inservibilità di parte dei beni espropriati, che essi non saranno impiegati per la realizzazione dell'opera, rientrando in un successivo progetto per una diversa opera pubblica, il soggetto espropriato, pur titolare di un diritto potestativo a ottenere la retrocessione, non può lamentare il danno consistente nell'impossibilità di ottenerla per essere stato il bene espropriato utilizzato per la realizzazione di opera diversa, sia perchè non si può imputare all'amministrazione espropriante la violazione di alcun obbligo a fronte del diritto potestativo, sia perchè la perdita della "chance" di ottenere il risarcimento per l'impossibilità di riconseguire il bene e' riconducibile alla stessa condotta del soggetto che non ha agito per ottenere la sentenza costitutiva di retrocessione.

Cassazione Sez. 1 Sent. 19211 del 30/09/2005

Sebbene il vincolo di inedificabilità connesso alla presenza di testimonianze archeologiche non sia astrattamente qualificabile come assoluto, qualora non possa escludersi un'attività edificatoria che non snaturi ne' pregiudichi la conservazione ed integrità dei reperti archeologici, il vincolo si configura come assoluto se l'interesse archeologico non rimane circoscritto ad alcuni resti presenti nell'area, ma si correla al luogo nel suo complesso (nella specie si e' cassata la sentenza di merito che, nella valutazione del fondo al fine della determinazione dell'indennità espropriativa, ne aveva ritenuta l'edificabilità, senza tener conto che durante i lavori di costruzione di un parcheggio l'emergenza di testimonianze archeologiche aveva indotto alla sospensione dei lavori e all'occupazione permanente e definitiva delle aree gravate dal vincolo di tutela archeologica).

Cassazione Sez. 1 Sent. 18681 del 23/09/2005

Sussistendo un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene, attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l'ammontare dell'indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, in relazione al regime urbanistico al momento del decreto di espropriazione, e' necessario, ai fini della valutazione indennitaria del bene, tener conto delle intervenute varianti a carattere conformativo, e tra queste del vincolo archeologico, che anzi si sovrappone alla stessa disciplina urbanistica, che ad esso deve conformarsi.

Cassazione Sez. 1 Sent. 18681 del 23/09/2005

L'opposizione alla stima, di cui all'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865, introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per legge, nel quale e' compito del giudice la corretta applicazione, e prima ancora individuazione, dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri, attività ermeneutica nella quale, in forza del principio "iura novit curia", egli non e' vincolato dalle indicazioni delle parti, ed ha il potere-dovere di autonoma individuazione delle norme applicabili, sicché alla identificazione delle caratteristiche del fondo espropriato segue la sua qualificazione come edificatorio o non edificatorio, che attiene all'attività di applicazione delle norme, in cui e' irrilevante anche il difetto di contestazione concernente l'interpretazione della disciplina legale, appunto perchè l'applicazione della legge costituisce oggetto del potere-dovere del giudice.

Cassazione Sez. 1 Sent. 18681 del 23/09/2005

L'esclusione della tutela restitutoria nell'ipotesi in cui l'attività di trasformazione del suolo privato non sia riconducibile ad alcun fine di pubblico interesse legalmente dichiarato (fattispecie cosiddetta di occupazione usurpativa) non e' configurabile neppure ipotizzando l'applicazione retroattiva dell'art. 43 del t.u. espropriazioni, approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, che ha introdotto l'istituto della cosiddetta acquisizione sanante, ove sia accertato che l'occupazione illegittima del bene, per mancanza o annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, sia anteriore all'entrata in vigore del t.u., giacché l'art. 57 dello stesso prevede la non applicabilità delle disposizioni del testo unico "ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza", e non consente di utilizzare un criterio ermeneutico diverso dal mero riscontro temporale in ordine alla data del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, e neppure la distinzione, ove il progetto sia antecedente a tale data, tra procedure espropriative "in itinere" e procedure viziate in radice o caducate da un annullamento giurisdizionale.

Cassazione Sez. 1 Sent. 18239 del 15/09/2005

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