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Giurisprudenza varia della Cassazione

<<La cosiddetta occupazione acquisitiva non si realizza nell'ipotesi (di occupazione cosiddetta usurpativa) in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi ovvero debba ritenersi giuridicamente inesistente per essere carente dei suoi caratteri essenziali tipici, fra i quali la prefissione dei termini richiesti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1985 per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, configurandosi in tal caso soltanto una mera occupazione -detenzione illegittima dell'immobile privato, inquadrabile nell'illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., con, in particolare, il conseguente diritto dell'interessato, il quale non intenda conseguire la restituzione del bene, di ottenere l'integrale risarcimento del danno, senza applicazione del criterio riduttivo previsto dall'art 5 bis, settimo comma bis (introdotto dall'art. 3, sessantacinquesimo comma, della legge n. 662 del 1996) D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., il legge n. 259 del 1992).>>

(Cass. civ. Sez. I,16 maggio 2003, n. 7643 )

<<In tema di espropriazione di fondi agricoli, un accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando (che non comporta, "ipso facto" una cessione volontaria del bene) non postula l'adozione di formalità particolari qualora l'ente espropriante abbia natura privata- in particolare se, come nella specie, l'espropriando abbia, già in seno al verbale di consistenza, indicato il criterio di determinazione tabellare dell'inden-nizzo e l'espropriante abbia a sua volta operato il calcolo materiale, aggiungendo l'importo dell'acconto (che, nella previsione dell'art. 5 della legge 94/1982, presuppone quantomeno l'avvenuta accettazione da parte dell'espropriando dell'indennità provvisoria), -sicché, con l'accettazione dell'indennizzo da parte dell'espropriando- in particolare se, come nella specie, essa si sia consolidata in forza del decreto di esproprio successivamente emesso - l'entità dell'indennizzo ben può dirsi definitiva e non più contestabile; ciò che preclude all'espropriato il ricorso al rimedio normativo di cui all'art. 19 della legge 865/1971 (determinazione giudiziale dell'indennità), il cui presupposto é, appunto, costituito proprio dalla mancata accettazione dell'indennità offerta in via amichevole, ove questa sia dovuta a fatto e colpa dell'espropriante. >>

(Cass. civ. Sez. I 18 aprile 2003, n. 6303)

<<Il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione costituisce un'obbligazione di valuta, e sullo stesso sono dovuti -fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, e cioé fino al pagamento dell'indennità o del deposito di essa presso la cassa depositi e prestiti - gli interessi legali, di natura compensativa (per il solo fatto che la somma é rimasta a disposizione dell'ente espropriante e a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento), che decorrono dalla data di emissione del decreto di espropriazione, il quale determina il trasferimento della proprietà del bene, indipendentemente dalla notifica al proprietario.>>

(Cass. civ. Sez.I 17 aprile 2003, n.6186 )

<<Il risarcimento del danno che compete al proprietario del fondo illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non può soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi che derivano al fondo residuo dalla realizzazione dell'opera (cosiddetta "compensatio lucri cum damno"), poiché il danno patito dal proprietario spossessato consegue direttamente e immediatamente al fatto illecito costituito dall'occupazione illegittima, in ciò concretandosi ed esaurendosi la fattispecie lesiva del diritto dominicale; mentre il vantaggio, conseguente all'aumento di valore del fondo residuo, si ricollega all'esecuzione dell'opera pubblica, ossia ad un fatto diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno >>

(Cass. civ. Sez.I 16 aprile 2003, n.6009 )

<<Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i terreni agricoli, le "tabelle" dei valori agricoli medi formate dalla speciale commissione prevista dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971 costituiscono provvedimenti amministrativi vincolanti per il giudice, che ad essi deve obbligatoriamente attenersi, e la possibilità della diretta determinazione, da parte sua, del valore agricolo medio (sulla scorta di consulenza tecnica) é fatta salva esclusivamente nell'ipotesi in cui dette "tabelle" siano da disapplicare in quanto illegittime.>>

(Cass. civ. Sez.I 25 marzo 2003, n. 4357)

<<In tema di espropriazione di aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, la responsabilità del delegato alla realizzazione dell'opera pubblica per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo é esclusa solo nel caso in cui questi abbia realizzato l'opera entro il periodo di occupazione legittima; qualora invece l'occupazione sia fin dall'origine illegittima (nella specie, per l'annullamento da parte del giudice amministrativo del decreto che l'autorizzava), il delegato é responsabile per il danno arrecato al privato, in solido con l'ente pubblico delegante.>>

(Cass. civ. Sez. I 20 marzo 2003, n. 4070)

<<Nonostante l'adozione di criteri di liquidazione parzialmente analoghi, indennità di esproprio e risarcimento del danno da occupazione espropriativa conservano, l'uno rispetto all'altro, la loro ontologica differenza, giacché l'indennizzo da atto ablativo ha natura di debito valuta e, come tale, non é suscettibile di rivalutazione monetaria, mentre il debito risarcitorio da accessione invertita ha natura di debito di valore ed é, pertanto, suscettibile di rivalutazione.>>

(Cass. civ. Sez.I 20 marzo 2003, n.4070)

<<In tema di espropriazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, deve escludersi la legittimità della decurtazione del 40% operata dall'espropriante per mancata accet-tazione dell'indennità offerta al privato tutte le volte in cui la ragione della riduzione non consista nella adeguatezza dell'indennità e nella ingiustificatezza del relativo rifiuto, atteso che soltanto l'opposizione alla giusta indennità rende applicabile la riduzione "ex lege" di cui alla legge 359/1992.>>

(Cass. civ. Sez.I 7 marzo 2003, n.3395)

<<Nell'ipotesi in cui l'occupazione di un fondo si protragga oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, senza che peraltro si verifichi la perdita della proprietà per irreversibile destinazione, il danno derivante dalla mera illegittima occupazione é risarcibile, ove il proprietario del bene non fornisca la prova di averlo subito in misura maggiore, avvalendosi di un criterio sussidiario di liquidazione, calcolando il pregiudizio in misura pari al tasso legale di interesse per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione del fondo, posto che detta indennità, rispecchiando le caratteristiche oggettive dell'immobile, é idonea a fungere in via presuntiva da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subito dal patrimonio del danneggiato.>>

(Cass. civ. Sez.I 27 febbraio 2003, n. 2952)

<<In tema di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, incombe al convenuto che eccepisce la prescrizione l'onere di provare che l'opera pubblica ha avuto compimento oltre il quinquennio prima della notifica della citazione.>>

(Cass. civ. Sez.I 20 febbraio 2003, n.2583)

<<In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in relazione alla vocazione legale del suolo (prevalente nella valutazione dell'edificabilità ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992) é da escludersi che la destinazione dell'area a edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento giacché alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche a contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati>>

(Cass. civ. Sez.I 21 febbraio 2003, n.2641)

<<In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge n. 865 del 1971, nel riconoscere il diritto alla c.d. indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, non soltanto dell'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, ma anche dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioé, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di società commerciale (di capitali o di persone), senza che tale esclusione possa dirsi in contrasto con i principi di cui all'art. 3 Cost., attesa la oggettiva differenza fra tali soggetti e quelli espressamente menzionati dalla norma di legge (nella fattispecie, relativa ad un rapporto di affitto, la S.C. ha escluso, altresì, il contrasto con l'art. 42 Cost., in base al rilievo che lo stesso tutela la proprietà).>>

(Cass. civ. Sez.I 19 febbraio 2003, n.2477 )

<<Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo, conseguente alla sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo la regola generale, dettata in tema di illecito aquiliano, di cui all'art. 2043 c.c., con riferimento, pertanto, all'entità dell'indennità aggiuntiva non percepita cui il coltivatore stesso avrebbe avuto diritto in caso di emanazione di un valido provvedimento ablativo (art. 17 legge 865/71). Pur essendo tale indennità prevista a favore del terzo coltivatore nell'ambito del procedimento espropriativo (del quale se ne postula, per l'effetto, la rituale conclusione mediante cessione volontaria o decreto di esproprio), onde la ontologica diversità dal risarcimento del danno ex art. 2043, pur tuttavia essa costituisce valido parametro di riferimento per la liquidazione del danno stesso, poiché i criteri di cui all'art. 43 della legge 203/82 devono, all'uopo, ritenersi del tutto inadeguati, disciplinando detta norma situazioni giuridiche (risoluzione inconsapevole di contratti agrari) diverse da quella derivante da occupazione appropriativa del fondo, mentre il criterio sussidiario della liquidazione equitativa del danno (artt. 2056-1226 c.c.) non risulta, nella specie, conforme a diritto, applicandosi solo quando il danno stesso non può essere provato nel suo preciso ammontare per mancanza assoluta di qualsivoglia meccanismo legale di liquidazione.>>

(Cass. civ. Sez.I 12 febbraio 2003, n. 2077 )

<<In merito all'indennizzo per l'esproprio di un'area, questa è da ritenersi edificabile quando lo strumento urbanistico permette comunque l'edificazione di immobili pubblici o privati: non è edificabile se lo strumento urbanistico la prevede destinata ad attrezzature per sport e tempo libero.>> (Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2003, n. 112)

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