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Qualche mese fa ho stipulato con una società di leasing un contratto di locazione finanziaria per conseguire la disponibilità di un’autovettura. Se dovessi cessare di pagare i canoni, finora sempre pagati, la società di leasing, oltre a riprendersi l’autovettura, può trattenere tutti i soldi finora versati?


La giurisprudenza ha individuato due possibili varianti nell’ambito dello schema generale del contratto di leasing. Appartengono alla prima variante i contratti di leasing strettamente inerenti alle finalità di impresa, nei quali le parti, sollecitate anche da particolari agevolazioni fiscali, prevedono che il bene acquistato dalla società finanziaria, in nome e per conto dell’utilizzatore, esaurisca l’utilità economica che è capace di offrire in un tempo determinato, che coincide di regola con la durata del rapporto, rispetto al quale si deve escludere qualsiasi collegamento con la vendita, la locazione e il mutuo. In un secondo gruppo si collocano invece i contratti di leasing con i quali le parti intendono viceversa realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, senza che abbia più rilevanza la figura soggettiva dell’imprenditore o la conformazione del bene oggetto del contratto, destinato a conservare alla scadenza del rapporto un valore economico residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore perché notevolmente superiore al prezzo di opzione: in questo caso il trasferimento del bene all’utilizzatore non costituisce un’eventualità del tutto marginale, come nel primo caso, ma rientra nella funzione che le parti assegnano al contratto. Il suo caso sembra rientrare in questa seconda fattispecie. La distinzione fra leasing di godimento e traslativo è costituito dal rapporto fra valore residuo del bene e prezzo di opzione: la notevole eccedenza del primo sul secondo è stata considerata rivelatrice di una volontà originaria volta al trasferimento; la previsione opposta conduce alla configurazione del leasing tradizionale o di godimento. In quest’ultima ipotesi trova applicazione la regola di cui all’art. 1458 c.c., con la conseguenza che il concedente conserva il diritto a trattenere tutti i canoni percepiti, mentre in caso di leasing traslativo si applicherà in via analogica la normativa in materia di vendita con riserva di proprietà e, in particolare, l’art. 1526 c.c. che dispone la restituzione delle rate riscosse salvo un equo compenso per l’uso della cosa.

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