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Sono una casalinga di 54 anni e circa sei mesi fa ho avuto un incidente stradale per una disattenzione nella guida da parte del conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro. A seguito delle contusioni riportate nell’incidente sono stata costretta ad un lungo periodo di inattività. Vorrei sapere se è nelle mie facoltà chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’impossibilità di svolgere la mia attività.


Sulla situazione da lei prospettata è ormai concorde la giurisprudenza di legittimità nel ritenere ammisibile la risarcibilità del danno patrimoniale della casalinga pur in assenza di prova del suo ammontare, dovendosi in tale materia far ricorso a presunzioni ed assumere come parametro di riferimento il reddito percepito da una collaboratrice familiare, con le opportune maggiorazioni in considerazione delle più ampie e complesse mansioni in cui si estrinseca il governo della casa. Si sostiene infatti che la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge attività valutabile economicamente; costituisce pertanto danno patrimoniale risarcibile autonomamente dal danno biologico quello che la stessa subisca come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa (Cfr. Cass. 15.11.1996, n.10015; Cass. 23.5.1975, n. 2063). E’ ormai pacifico infatti che il lavoro della casalinga non si esaurisce nelle faccende domestiche ma si estende alla direzione ed al coordinamento della vita familiare; per questa ragione il diritto al risarcimento sussiste anche nel caso in cui affidi la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee.

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