Ho prestato la
macchina, di proprietà di mio padre, ad un amico il quale ha investito un
ragazzo. Quest’ultimo gli ha fatto causa chiedendo un risarcimento danni
molto elevato. Il mio amico è privo di redditi autonomi ed ha chiesto di
essere sollevato dal pagamento dall’ Assicurazione dell’auto veicolo
di mio padre. L’assicurazione è tenuta a manlevare il mio amico?
L’art. 2054 c.c, dispone che responsabili in solido per i danni
derivanti dalla circolazione di un veicolo sia no il conducente ed il
proprietario del veicolo, a meno che quest’ultimo non provi che la
circolazione è avvenuta contro la sua volontà. L’Assicurazione invece,
potrà essere chiamata in causa sia dal proprio assicurato, come dispone l’art.
1917 c.c., sia direttamente dal danneggiato come previsto dalla L. 990/69.
In ogni caso è soltanto l’assicurato che avrà il diritto di manleva
nei confronti della società assicuratrice e ciò in base al rapporto
contrattuale-assicurativo sottostante. Per tanto, nel caso si specie la
compagnia assicuratrice di Suo padre non è tenuta a manlevare il
conducente in quanto, nei confronti di quest’ultimo non ha alcun obbligo
di natura contrattuale.
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