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Ho prestato la macchina, di proprietà di mio padre, ad un amico il quale ha investito un ragazzo. Quest’ultimo gli ha fatto causa chiedendo un risarcimento danni molto elevato. Il mio amico è privo di redditi autonomi ed ha chiesto di essere sollevato dal pagamento dall’ Assicurazione dell’auto veicolo di mio padre. L’assicurazione è tenuta a manlevare il mio amico?


L’art. 2054 c.c, dispone che responsabili in solido per i danni derivanti dalla circolazione di un veicolo sia no il conducente ed il proprietario del veicolo, a meno che quest’ultimo non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. L’Assicurazione invece, potrà essere chiamata in causa sia dal proprio assicurato, come dispone l’art. 1917 c.c., sia direttamente dal danneggiato come previsto dalla L. 990/69. In ogni caso è soltanto l’assicurato che avrà il diritto di manleva nei confronti della società assicuratrice e ciò in base al rapporto contrattuale-assicurativo sottostante. Per tanto, nel caso si specie la compagnia assicuratrice di Suo padre non è tenuta a manlevare il conducente in quanto, nei confronti di quest’ultimo non ha alcun obbligo di natura contrattuale.

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