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In occasione delle feste natalizie dello scorso anno ho mandato a tutti i clienti della mia ditta un pacco regalo come omaggio per la loro fedeltà e anche a fini di marketing. Purtroppo ho saputo dai clienti con cui sono più in confidenza che i pacchi natalizi non sono mai arrivati.
Cosa posso fare nei confronti del trasportatore ?


Nel caso che Lei descrive ci si trova di fronte a un contratto di trasporto a favore di terzo, in cui i clienti destinatari dei pacchi non sanno o possono non sapere che un vettore si è obbligato a consegnare loro un regalo entro il giorno di Natale. Per chiedere al vettore il risarcimento dei danni a titolo di inadempimento contrattuale, quindi, è necessario superare due ostacoli : a) in primo luogo occorre verificare se l’azione di inadempimento spetti solo al destinatario del trasporto o anche al mittente. La Corte di Cassazione, ha stabilito che in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento, legittima il vettore stesso nei con fronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento. Quindi Lei può agire contro il trasportatore che non ha provveduto alla consegna o lo ha fatto in ritardo, dal momento che i suoi clienti beneficia no gratuitamente del trasporto senza subire alcun danno dall’inadempimento. b) la difficoltà di riuscire a dimostrare che i pacchi non sono arrivati o sono arrivati dopo Natale, quindi fuori tempo utile. È da escludere, per motivi di praticità ma anche di immagine commerciale, che Lei possa contattare tutti i clienti per chiedere se hanno ricevuto il regalo. Bisogna quindi verificare su chi incombe l’onere della prova dell’inadempimento del vettore. Su tale punto la Cassazione ha affermato che "in base ai principi sulla ripartizione dell’onere della prova ricavabili dall’art. 2697 c.c., per l’azione di risoluzione e per quella risarcitoria previste dall’art. 1453 c.c., che hanno in comune con quella di adempimento l’elemento costitutivo fondamentale, chi le propone è tenuto a provare soltanto l’esistenza del contratto, ma non anche l’inadempienza dell’obbligato, dovendo essere quest’ultimo a provare di avere adempiuto". Nel suo caso, quindi è sufficiente dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto, mentre sarà il vettore a dover dimostrare di aver consegnato i pacchi in tempo. Le faccio inoltre presente che per evitare che in caso di smarrimento l’entità dei risarcimenti sia legata unicamente la peso dell’oggetto inviato e non al suo valore sarà bene che nelle prossime occasioni Lei provveda ad assicurare presso il vettore la merce per il valore effettivo dei beni trasportati. E’ chiaro che in occasione di eventi analoghi che mettano a repentaglio l’immagine della società a fronte di precise assicurazioni da parte del vettore circa i tempi di consegna poi non rispettati non escluderei un’azione di risarcimento danni nei confronti della società vettore.

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