Il Portale del Cittadino NelParmense


Il 10 gennaio 2001, mi è stata notificata una multa per divieto di sosta accertata in data 20 novembre 2000 a Roma. Quel giorno però io non mi trovavo a Roma, bensì a Parma, città in cui vivo e lavoro e non avevo prestato la mia auto a nessuno. Evidentemente, l'accertatore ha commesso un errore nel trascrivere il numero di targa del veicolo trasgressore. Entro quale termine le multe devono essere notificate?


Quando una contravvenzione non è constestata immediatamente, ai sensi dell'art. 201 c.d.s., il verbale, con gli estremi della violazione e con l'indicazione dei motivi che non hanno reso possibile la contestazione immediata, deve essere notificata al trasgressore entro 150 giorni. Decorso tale termine, la contravvenzione perde efficacia. Nel suo caso quindi, la contravvenzione è stata ritualmente notificata entro il termine previsto. Pertanto, per opporsi al pagamento di questa contravvenzione e richiedere l'accertamento della sua infondatezza è necessario impugnare la stessa con ricorso. Il ricorso può essere proposto al Prefetto del luogo in cui è stata accertata la violazione (nel suo caso Roma). Nel ricorso devono essere descritti i fatti che si assunono quale prova a fondamento della pretesa richiesta, devono essere allegati tutti i documenti che si ritengono idonei a provare l'infondatezza della contravvenzione e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato con raccomandata a r. all'ufficio dell'organo accertatore. Il Prefetto deve pronunciarsi con ordinanza motivata. Volendo si può adire direttamente l'Autorità Giudiziaria competente (Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione) entro 30 giorni dalla contestazione o dalla data della successiva notifica.

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