Il 10 gennaio 2001, mi è
stata notificata una multa per divieto di sosta accertata in data 20
novembre 2000 a Roma. Quel giorno però io non mi trovavo a Roma, bensì a
Parma, città in cui vivo e lavoro e non avevo prestato la mia auto a
nessuno. Evidentemente, l'accertatore ha commesso un errore nel
trascrivere il numero di targa del veicolo trasgressore. Entro quale
termine le multe devono essere notificate?
Quando una contravvenzione non è constestata immediatamente, ai sensi
dell'art. 201 c.d.s., il verbale, con gli estremi della violazione e con
l'indicazione dei motivi che non hanno reso possibile la contestazione
immediata, deve essere notificata al trasgressore entro 150 giorni.
Decorso tale termine, la contravvenzione perde efficacia. Nel suo caso
quindi, la contravvenzione è stata ritualmente notificata entro il
termine previsto. Pertanto, per opporsi al pagamento di questa
contravvenzione e richiedere l'accertamento della sua infondatezza è
necessario impugnare la stessa con ricorso. Il ricorso può essere
proposto al Prefetto del luogo in cui è stata accertata la violazione
(nel suo caso Roma). Nel ricorso devono essere descritti i fatti che si
assunono quale prova a fondamento della pretesa richiesta, devono essere
allegati tutti i documenti che si ritengono idonei a provare
l'infondatezza della contravvenzione e può essere richiesta l'audizione
personale. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato con
raccomandata a r. all'ufficio dell'organo accertatore. Il Prefetto deve
pronunciarsi con ordinanza motivata. Volendo si può adire direttamente
l'Autorità Giudiziaria competente (Giudice di Pace del luogo in cui è
stata commessa la violazione) entro 30 giorni dalla contestazione o dalla
data della successiva notifica.
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