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|   D.P.R.
      6 giugno 2001, n. 380 d.lgs. n. 301 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni 
 
 
 PARTE I – Attività edilizia Art. 1 (L) - Ambito di applicazione TITOLO II - Titoli abilitativi Capo
      I – Disposizioni generali Art. 6 (L) - Attività edilizia libera Capo II – Permesso di costruire  Sezione
      I - Nozione e caratteristiche Sezione
      II - Contributo di costruzione Sezione
      III - Procedimento Capo
      III - Denuncia di inizio attività Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia
      di inizio attività TITOLO III - Agibilità degli edifici Capo
      I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità TITOLO IV - Vigilanza sull’attività
      urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni Capo
      I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività
      urbanistico-edilizia Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva Capo
      III – Disposizioni fiscali Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia Capo
      I - Disposizioni di carattere generale Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche Capo II – Disciplina delle opere in
      conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
      metallica  Sezione
      I - Adempimenti Sezione
      II - Vigilanza Sezione
      III – Norme penali Capo III - Disposizioni per favorire il
      superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
      edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico  Sezione
      I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Sezione
      II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
      edifici pubblici e privati aperti al pubblico Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con
      particolari prescrizioni per le zone sismiche  Sezione
      I – Norme per le costruzioni in zone sismiche Sezione
      II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche Sezione
      III - Repressione delle violazioni Sezione
      IV - Disposizioni finali Capo
      V - Norme per la sicurezza degli impianti Art. 107 (L) - Ambito di applicazione Capo
      VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici Art. 122 (L) - Ambito di applicazione PARTE III – Disposizioni finali Art. 136 (L-R) - Abrogazioni   PARTE
      I – Attività edilizia TITOLO
      I - Disposizioni generali Capo
      I - Attività edilizia Art.
      1 (L) -Ambito di applicazione 1.
      Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le
      disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.  2.
      Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
      ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente decreto
      legislativo n. 42 del 2004),
      e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
      dell’attività edilizia. 3.
      Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli
      24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle
      relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento,
      ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. Art.
      2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali 1.
      Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia
      edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale
      desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2.
      Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
      Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto
      e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di
      attuazione. 3.
      Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative
      dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei
      riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si
      adeguano ai principi medesimi. 4.
      I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di
      cui all’articolo
      3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano
      l’attività edilizia. 5.
      In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
      interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti
      trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali
      dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Art.
      3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi (Legge
      5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1.
      Ai fini del presente testo unico si intendono per: a)
      "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
      che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
      finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
      efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b)
      "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
      modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
      degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
      igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
      superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
      delle destinazioni di uso; c)
      "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
      interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
      assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
      nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
      dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
      compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
      e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
      elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
      l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d)
      "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
      rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
      sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
      o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
      ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
      l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
      impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
      ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
      la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
      innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (lettera
      così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) e)
      "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
      edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
      definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:  e.1)
      la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
      l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente,
      fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
      lettera e.6); e.2)
      gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
      soggetti diversi dal Comune; e.3)
      la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
      servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
      inedificato; e.4)
      l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
      e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5)
      l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
      strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
      imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
      oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
      soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6)
      gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
      urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
      paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
      costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore
      al 20% del volume dell’edificio principale; e.7)
      la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
      impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
      di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f)
      gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti
      a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,
      mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
      modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2.
      Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli
      strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la
      definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto
      legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente
      articolo
      29, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 2004). Art.
      4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali (Legge
      17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)  1.
      Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
      deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare
      riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,
      di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 2.
      Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il
      regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale
      organo consultivo. Art.
      5 (R) - Sportello unico per l’edilizia (d.l.
      5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito dalla
      legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265) 1.
      Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia
      organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata
      delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18
      agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
      di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato
      Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il
      privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
      tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della
      richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. 2.
      Tale ufficio provvede in particolare : a)
      alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il
      rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
      denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato
      di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai
      sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo
      29 ottobre 1999, n. 490; (attualmente articoli
      23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004). b)
      a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
      predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
      normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito,
      anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per
      lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento,
      all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
      nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c)
      all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di
      accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
      interesse ai sensi dell’articolo
      22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
      norme comunali di attuazione; d)
      al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità,
      nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
      determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
      paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque
      rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del
      territorio; e)
      alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le
      altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento
      edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento
      agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo
      unico. 3.
      Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
      agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove
      questi non siano stati già allegati dal richiedente: a)
      il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una
      autocertificazione ai sensi dell’articolo
      20, comma 1; b)
      il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto
      della normativa antincendio. 4.
      L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini
      dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli
      14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
      degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
      realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi
      rientrano, in particolare: a)
      le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
      regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli
      61, 94
      e 62; b)
      l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone
      di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti
      militari, di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898; c)
      l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
      costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia
      in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e
      per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
      1990, n. 374; d)
      l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su
      terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti
      dell’articolo 55 del codice della navigazione; e)
      gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi
      edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151
      del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente
      articoli
      20, 21, 22, 29, e 146
      del decreto legislativo n. 42 del 2004), fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
      dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede
      ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
      490 (attualmente
      articolo
      25 del decreto legislativo n. 42 del 2004); f)
      il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
      sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n.
      171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
      l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della
      stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel
      territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole
      di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; g)
      il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli
      idrogeologici; h)
      gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
      aeroportuali; i)
      il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13
      della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette. TITOLO
      II - Titoli abilitativi Capo
      I - Disposizioni generali Art.
      6 (L) - Attività edilizia libera (Legge
      28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13,
      art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,
      convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)  1.
      Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
      dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative
      di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
      particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29
      ottobre 1999, n. 490 (attualmente decreto
      legislativo n. 42 del 2004), i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo
      abilitativo: a)
      interventi di manutenzione ordinaria; b)
      interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
      comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
      manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c)
      opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
      carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
      edificato. Art.
      7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (Legge
      17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
      art. 34; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; d.P.R. 18 aprile 1994, n.
      383; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito dalla legge
      4 dicembre 1993, n. 493) 1.
      Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: a)
      opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione
      l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni
      pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto
      con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo
      34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b)
      opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
      insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse
      statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da
      concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con
      le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile
      1994, n. 383, e successive modificazioni; c)
      opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
      giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi
      dell’art.
      47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Art.
      8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali (legge
      17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3) 1.
      La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree
      demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico. Art.
      9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge
      n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, u.c.) 1.
      Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel
      rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
      490 (attualmente decreto
      legislativo n. 42 del 2004), nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
      consentiti: a)
      gli interventi previsti dalle lettere
      a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino
      singole unità immobiliari o parti di esse; b)
      fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova
      edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri
      cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la
      superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di
      proprietà. 2.
      Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
      attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto
      per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera
      a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera
      d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che
      riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi
      interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più
      edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
      preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto
      trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
      praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,
      prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a
      concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo
      II del presente titolo. Capo
      II - Permesso di costruire Sezione
      I - Nozione e caratteristiche Art.
      10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire (Legge
      n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)  1.
      Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
      territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a)
      gli interventi di nuova costruzione; b)
      gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c)
      gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
      edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino
      aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
      prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
      compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
      d’uso. (lettera
      così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) 2.
      Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi
      a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono
      subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.  3.
      Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi
      che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico,
      sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La
      violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente
      comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
      44. Art.
      11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire (Legge
      28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n.
      724, art. 39, comma 2)  1.
      Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a
      chi abbia titolo per richiederlo.  2.
      Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai
      successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della
      proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
      effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo
      16. 3.
      Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti
      dei terzi. Art.
      12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire (art.
      4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del
      1942; art. unico legge 3 novembre 1952, n. 1902) 1.
      Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni
      degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
      urbanistico-edilizia vigente.  2.
      Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle
      opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune
      dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno
      degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime
      contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del
      permesso.  3.
      In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso
      di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è
      sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di
      salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione
      dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo
      strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione
      competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase
      di pubblicazione.  4.
      A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della
      giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
      all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di
      trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da
      compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
      urbanistici.  Art.
      13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire (Legge
      28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
      art.107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)  1.
      Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del
      competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e
      degli strumenti urbanistici. 2.
      La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo
      21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di
      costruire entro i termini stabiliti.  Art.
      14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (Legge
      17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater; d.lgs. n. 267 del 2000, art. 42,
      comma 2, lett. b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1.
      Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
      rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
      pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto
      comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
      1999, n. 490 (attualmente decreto
      legislativo n. 42 del 2004) e
      delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
      dell’attività edilizia.  2.
      Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai
      sensi dell’articolo
      7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  3.
      La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza,
      può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e
      di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
      strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso
      il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
      7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Art.
      15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (Legge
      28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n.
      1150, art. 31, comma 11)  1.
      Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
      ultimazione dei lavori. 2.
      Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno
      dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera
      deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei
      lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento
      motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del
      permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte
      non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una
      proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
      esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o
      delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando
      si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
      esercizi finanziari.  3.
      La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine
      stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora
      da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
      mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo
      22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
      contributo di costruzione. 4.
      Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni
      urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati
      entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Sezione
      II - Contributo di costruzione Art.
      16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (Legge
      28 gennaio 1977 n. 10, artt. 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5
      agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7;
      legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 4;
      legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art.
      17; d.lgs. 5 febbraio 1997, n 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre
      1998, n. 448, art. 61, comma 2)  1.
      Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso
      di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato
      all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
      costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2.
      La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va
      corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e,
      su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale
      o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a
      realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo
      2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
      modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal
      comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
      indisponibile del comune. (comma
      così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002) (per
      la rateizzazione si veda l'articolo
      47 della legge n. 457 del 1978) 3.
      La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata
      all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e
      le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla
      ultimazione della costruzione. 4.
      L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è
      stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle
      parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a)
      all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b)
      alle caratteristiche geografiche dei comuni; c)
      alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d)
      ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
      41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n.
      1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle
      leggi regionali. 5.
      Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
      regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono,
      in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 6.
      Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
      urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative
      disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
      delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 7.
      Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
      strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete
      idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
      illuminazione, spazi di verde attrezzato. (tra
      le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di
      comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative,
      in forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del
      2003) 7-bis.
      Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano
      i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
      telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
      criteri definiti dalle regioni. (comma
      introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002) 8.
      Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
      interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché
      strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati
      di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
      impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
      attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono
      ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
      smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
      speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 9.
      Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente
      dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
      agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
      primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
      provvedimento le regioni identificano classi di edifici con
      caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni
      di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
      maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50
      per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali,
      ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
      costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
      dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
      dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
      permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5
      per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione
      delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro
      destinazione ed ubicazione. 10.
      Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è
      determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come
      individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il
      permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio
      edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione
      edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni
      hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad
      essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni
      ai sensi del comma 6 (leggasi «comma 9» - n.d.r.). Art.
      17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. (Legge
      28 gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9,
      artt. 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo
      1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;
      legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)  1.
      Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici
      esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto
      alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
      permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad
      applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi
      della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18. 2.
      Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto
      stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
      sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3.
      Il contributo di costruzione non è dovuto: a)
      per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
      residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
      dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo
      12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (l'articolo 12 della legge n.
      153 del 1975 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 5, decreto
      legislativo n. 99 del 2004; si vedano ora l'articolo 1, comma 1 del
      decreto legislativo n. 99 del 2004 e l'articolo
      2135 del codice civile) b)
      per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
      superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c)
      per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
      generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le
      opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
      strumenti urbanistici; d)
      per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
      emanati a seguito di pubbliche calamità; e)
      per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
      alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
      all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
      tutela artistico-storica e ambientale. 4.
      Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il
      contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere
      di urbanizzazione. Art.
      18 (L) - Convenzione-tipo (Legge
      28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23,
      comma 6) 1.
      Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di
      edilizia abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la regione approva
      una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i
      parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai
      quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di
      obbligo in ordine essenzialmente a: a)
      l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli
      alloggi; b)
      la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del
      costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della
      costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali,
      comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di
      finanziamento; c)
      la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore
      desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d)
      la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non
      inferiore a 20 anni. 2.
      La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo
      delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento
      del costo di costruzione come definito ai sensi dell’articolo
      16. 3.
      Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini
      della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in
      occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio
      anteriore alla data della convenzione. 4.
      I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
      convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
      variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
      indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la
      stipula delle convenzioni medesime. 5.
      Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei
      canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. Art.
      19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
      residenza (Legge
      28 gennaio 1977, n. 10, art. 10) 1.
      Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad
      attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed
      alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo
      pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
      trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
      quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
      caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione
      del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i
      criteri di cui al comma
      4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai
      tipi di attività produttiva. 2.
      Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad
      attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di
      servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza
      delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16,
      nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
      costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con
      deliberazione del consiglio comunale. 3.
      Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti,
      nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga
      comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori,
      il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente
      alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento
      dell’intervenuta variazione. Sezione
      III - Procedimento Art.
      20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (d.l.
      5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge
      4 dicembre 1993, n. 493) 1.
      La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno
      dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo
      11, va presentata allo sportello unico corredata da
      un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
      progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
      presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da
      un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
      igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
      edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non
      comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 2.
      Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
      nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
      4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
      modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine
      cronologico di presentazione. 3.
      Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile
      del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello
      sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i
      pareri di cui all’articolo
      5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati
      alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle
      normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
      dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica
      dell’intervento richiesto. 4.
      Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio
      del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta
      entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui
      al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
      L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine
      fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione
      nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
      sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma
      3. 5.
      Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
      responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione
      della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
      integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già
      nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa
      acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere
      dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6.
      Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia
      necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre
      amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo
      5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
      conferenza di servizi ai sensi degli articoli
      14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
      e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti
      su beni culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 29
      ottobre 1999, n. 490 (attualmente articolo
      25 del decreto legislativo n. 42 del 2004). 7.
      Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
      all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
      dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3,
      ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6.
      Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al
      pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso
      di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
      secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 8.
      I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di
      100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo
      la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 9.
      Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento
      conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato il
      silenzio-rifiuto. 10.
      Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
      procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli
      strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della deliberazione
      consiliare di cui all’articolo
      14. 10-bis.
      Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di
      cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di
      presentazione della domanda. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      21 (R) - Intervento sostitutivo regionale (d.l.
      5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito dalla legge 4
      dicembre 1993, n. 493) 1.
      In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall’articolo 20,
      del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso
      di costruire, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in
      piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello
      unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio di cui all’articolo
      13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione
      dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del
      responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di
      impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla
      domanda di permesso di costruire. 2.
      Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può
      inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo
      regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario
      ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso
      inutilmente anche quest’ultimo termine, sulla domanda di intervento
      sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto. Capo
      III - Denuncia di inizio attività Art.
      22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (d.l.
      5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4
      dicembre 1993, n. 493; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito
      dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, I
      parte artt. 34 ss, e 149) (articolo
      così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1.
      Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
      riconducibili all'elenco di cui all'articolo
      10 e all'articolo
      6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti
      urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
      urbanistico-edilizia vigente. 2.
      Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le
      varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
      urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e
      la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano
      le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini
      dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del
      rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
      costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
      costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima
      della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3.
      In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati
      mediante denuncia di inizio attività: a)
      gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo
      10, comma 1, lettera c); b)
      gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
      qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi
      compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
      contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
      costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
      competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
      ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino
      approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge
      21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve
      avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in
      mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di
      costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale
      venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche
      sopra menzionate; c)
      gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
      strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni
      plano-volumetriche. 4.
      Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre
      l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
      Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo
      44. 5.
      Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
      costruzione ai sensi dell'articolo
      16. Le regioni possono individuare con legge gli altri
      interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di
      cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo
      criteri e parametri per la relativa determinazione. 6.
      La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
      immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
      è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
      richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di
      tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
      legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente
      decreto
      legislativo n. 42 del 2004). 7.
      È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di
      permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai
      commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di
      cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma
      5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
      comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
      44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
      37. Art.
      23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di
      inizio attività (Art.
      19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
      commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15) (articolo
      così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1.
      Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
      denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
      inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata
      da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli
      opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere
      da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
      quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto
      delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2.
      La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa
      cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di
      efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
      dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque
      tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei
      lavori. 3.
      Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
      cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
      comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
      rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,
      la denuncia è priva di effetti. 4.
      Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
      cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere
      favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
      denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi
      ai sensi degli articoli
      14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della
      conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di
      effetti. 5.
      La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
      attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco
      di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
      professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente
      necessari. 6.
      Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro
      il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più
      delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
      non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
      professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
      dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare
      la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni
      necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7.
      Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
      certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico,
      con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato
      con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta
      dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle
      opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
      modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si
      applica la sanzione di cui all'articolo
      37, comma 5.  (comma
      così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 del 2004) TITOLO
      III - Agibilità degli edifici Capo
      I - Certificato di agibilità Art.
      24 (L) - Certificato di agibilità (R.D.
      27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000,
      n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma
      1) 1.
      Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di
      sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
      impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
      normativa vigente. 2.
      Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal
      responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti
      interventi: a)
      nuove costruzioni; b)
      ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c)
      interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni
      di cui al comma 1. 3.
      Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare
      del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di
      inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a
      chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata
      presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione
      amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4.
      Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere
      allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in
      catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del
      regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e
      integrazioni. Art.
      25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (D.P.R.
      22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8) 1.
      Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura
      dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è
      tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
      certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a)
      richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso
      richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede
      a trasmettere al catasto; b)
      dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
      agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato,
      nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità
      degli ambienti; c)
      dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità
      degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
      prescrizioni di cui agli articoli
      113 e 127,
      nonché all’articolo
      1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
      collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di
      conformità degli impianti prevista dagli articoli
      111 e 126
      del presente testo unico. 2.
      Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla
      ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile
      del procedimento ai sensi degli articoli
      4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.
      Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
      dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa
      eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità
      verificata la seguente documentazione: a)
      certificato di collaudo statico di cui all’articolo
      67; b)
      certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo
      62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone
      sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; c)
      la documentazione indicata al comma 1; d)
      dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente
      in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
      di cui all’articolo
      77, nonché all’articolo
      82. 4.
      Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si
      intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di
      cui all’articolo
      5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
      termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. 5.
      Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
      responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
      esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia
      già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere
      acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni
      ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
      integrativa. Art.
      26 (L) - Dichiarazione di inagibilità (R.D.
      27 luglio 1934, n. 1265, art. 222) 1.
      Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del
      potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso
      ai sensi dell’articolo
      222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. TITOLO
      IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e
      sanzioni Capo
      I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità Art.
      27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e
      109) 1.
      Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita,
      anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
      dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio
      comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di
      regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
      esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2.
      Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di
      opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
      regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
      inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad
      interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge
      18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
      integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme
      urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla
      demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di
      aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o
      appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766,
      nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente decreto
      legislativo n. 42 del 2004). il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino
      dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
      competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
      demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente
      realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
      aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante
      ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
      490 (attualmente articoli
      13 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004)
      o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere
      abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità
      assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto
      legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente Parte
      Terza del decreto legislativo n. 42 del 2004),
      il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre
      autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
      dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche
      avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56
      dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (comma
      così modificato dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del
      2003) 3.
      Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
      constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei
      cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al
      comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata
      sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
      definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
      quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 4.
      Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
      vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire,
      ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri
      casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
      comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e
      al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro
      trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Art.
      28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e
      109) 1.
      Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le
      ipotesi di cui all’articolo 27, il responsabile del competente ufficio
      comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle
      infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il
      presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti
      dal richiamato articolo 27. (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis,
      convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398,
      art. 4, comma 12, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs.
      18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109) 1.
      Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore
      sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel
      presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica,
      alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a
      quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
      Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e
      solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
      delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
      responsabili dell'abuso. 2.
      Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli
      altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire,
      con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o
      responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata
      comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di
      variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei
      lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
      comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al
      consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui
      è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione
      dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 3.
      Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività,
      il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di
      pubblica necessità ai sensi degli articoli
      359 e 481
      del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella
      relazione di cui all'articolo
      23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al
      competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
      disciplinari. Capo
      II - Sanzioni Art.
      30 (L) - Lottizzazione abusiva (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1,
      comma 3-bis, e 7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109) 1.
      Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
      iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei
      terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
      urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali
      o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale
      trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita,
      o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
      quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
      destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o
      la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad
      elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
      destinazione a scopo edificatorio. 2.
      Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad
      oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di
      diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati
      né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non
      sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le
      prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni
      di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano
      pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché
      la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a
      5.000 metri quadrati. 3.
      Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal
      dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine
      perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
      Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
      dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano
      intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 4.
      In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto,
      esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno
      dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché
      la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
      vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione,
      da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti
      attuativi. 5.
      I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
      dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale
      risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è
      stato depositato presso il comune. 6.
      I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
      trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di
      terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono
      trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia
      dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del
      competente ufficio del comune ove è sito l'immobile. 7.
      Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio
      comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo
      edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da
      notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
      comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento
      comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di
      disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere
      trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8.
      Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento
      di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al
      patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del
      competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso
      di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi
      di cui all'articolo 31, comma 8. 9.
      Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso
      il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere
      stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la
      trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale
      cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
      dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale. 10.
      Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
      frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo
      1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
      donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché
      agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di
      garanzia e di servitù. (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
      convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
      art.107 e 109) 1.
      Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire
      quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
      integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o
      di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero
      l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali
      da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica
      rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2.
      Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
      l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità
      dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
      dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile
      dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento
      l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3.
      Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
      ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
      dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,
      secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
      analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al
      patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore
      a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4.
      L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
      termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce
      titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
      immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 5.
      L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
      responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
      dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
      l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
      contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 6.
      Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a
      leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione
      gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si
      verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la
      vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono
      alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei
      luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei
      vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. (per
      la repressione nelle zone protette si veda l'art.
      2 legge 9 dicembre 1998, n. 426) 7.
      Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
      nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
      abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
      giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
      anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
      regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro
      delle infrastrutture e dei trasporti. 8.
      In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
      constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
      dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma
      3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
      successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari
      dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai
      fini dell'esercizio dell'azione penale. 9.
      Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la
      sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo
      44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia
      stata altrimenti eseguita. 9-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi di cui all'articolo
      22, comma 3. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 8) 1.
      Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni
      stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato,
      tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica
      una o più delle seguenti condizioni: a)
      mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
      previsti dal decreto
      ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
      n. 97 del 16 aprile 1968; b)
      aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da
      valutare in relazione al progetto approvato; c)
      modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto
      approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di
      pertinenza; d)
      mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e)
      violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando
      non attenga a fatti procedurali. 2.
      Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono
      sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla
      distribuzione interna delle singole unità abitative. 3.
      Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a
      vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed
      ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette
      nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal
      permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli
      altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
      essenziali. (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e
      109) 1.
      Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
      all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
      difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi
      conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il
      congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente
      ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza
      stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
      dell'abuso. 2.
      Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
      comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il
      dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria
      pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla
      realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di
      ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio
      1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato
      con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso,
      sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione,
      per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del
      parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1
      delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per
      gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è
      pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a
      cura dell'agenzia del territorio. 3.
      Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del
      decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente
      decreto
      legislativo n. 42 del 2004), l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
      vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
      vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del
      responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
      ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
      pecuniaria da 516 a 5.164 euro. 4.
      Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati,
      compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
      ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il
      responsabile dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla
      tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa
      la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
      cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta
      giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
      autonomamente. 5.
      In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo
      31, comma 8. 6.
      È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli
      16 e 19. 6-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
      22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività
      o in totale difformità dalla stessa. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
      costruire (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107
      e 109) 1.
      Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso
      di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili
      dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del
      dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono
      rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
      dell'abuso. 2.
      Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte
      eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
      applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in
      base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata
      in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari
      al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del
      territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 2-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi di cui all'articolo
      22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di
      inizio attività. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato
      o di enti pubblici (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art.
      17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; d.lgs. 18 agosto 2000,
      n. 267, art. 107 e 109) 1.
      Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da
      quelli di cui all’articolo
      28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero
      in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del
      patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
      dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile
      dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone
      comunicazione all'ente proprietario del suolo. 2.
      La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
      dell'abuso. 3.
      Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
      territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla
      normativa vigente. 3-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi di cui all'articolo
      22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività,
      ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      36 (L) - Accertamento di conformità (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) 1.
      In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
      difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività
      nelle ipotesi di cui all'articolo
      22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei
      termini di cui agli articoli
      31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
      all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
      dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere
      il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla
      disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
      realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
      domanda. (comma
      così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002) 2.
      Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a
      titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia,
      ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella
      prevista dall'articolo
      16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale
      difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera
      difforme dal permesso. 3.
      Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile
      del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione,
      entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. (articolo
      4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985) 1.
      La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo
      22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla
      denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al
      doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
      realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a
      516 euro. (comma
      così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002) 2.
      Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività
      consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui
      alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati
      in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme
      urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza
      del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da
      norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese
      del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. 3.
      Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche
      non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo
      2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il
      responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività
      culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o
      la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere
      non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il
      responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
      applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma
      2. 4.
      Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica
      ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento,
      sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile
      dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la
      sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro
      e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in
      relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia
      del territorio. 5.
      Fermo restando quanto previsto dall’articolo
      23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente
      effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il
      pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. 6.
      La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione
      delle sanzioni previste dall'articolo
      44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
      relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di
      cui agli articoli
      31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui
      all’articolo 36. Art.
      38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107
      e 109) 1.
      In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a
      motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative
      o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del
      competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore
      venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
      dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra
      quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è
      notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile
      dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2.
      L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i
      medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui
      all'articolo 36. 2-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi di cui all'articolo
      22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei
      presupposti per la formazione del titolo. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione (Legge
      17 agosto 1942, n. 1150, art. 27; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) 1.
      Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
      comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli
      strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
      con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro
      adozione, possono essere annullati dalla regione. 2.
      Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
      dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto
      dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al
      proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito
      a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato. 3.
      In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la
      sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di
      ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice
      di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al
      comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei
      mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di
      annullamento di cui al comma 1. 4.
      Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento,
      va adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base
      al titolo annullato. 5.
      I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi
      noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei
      dati relativi agli immobili e alle opere realizzate. 5-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi di cui all'articolo
      22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti
      urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la
      normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
      termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
      regione (Legge
      17 agosto 1942, n. 1150, art. 26; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) 1.
      In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in
      contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o
      della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia
      provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la
      sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di
      demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
      dell’intervento. 2.
      Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare
      del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al
      direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al
      comune. 3.
      La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data
      della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per
      eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per
      la rimessa in pristino. 4.
      Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa
      in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il
      quale il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese
      e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del
      provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone
      l’esecuzione in danno dei lavori. 4-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi di cui all'articolo
      22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio
      attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti
      urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento
      della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia
      di inizio attività. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      41 (L) - Demolizione di opere abusive (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23 dicembre 1996,
      n. 662, art. 2, comma 56; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109) (sostituito
      dall'articolo 32, comma 49-ter, legge n. 326 del 2003 poi ripristinato in
      seguito ad annullamento della modifica ad opera di Corte Cost. sentenza n.
      196 del 2004) 1.
      In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune,
      essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
      comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. 2.
      I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne
      sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente
      idonee. 3.
      Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il
      responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio
      territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a
      disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa
      finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in
      gestione diretta. 4.
      Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è
      possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
      pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa,
      sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro
      delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa. 5.
      E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
      l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi
      all'occorrenza. Art.
      42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione 1.
      Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento
      del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto
      nel presente articolo e non superiore al doppio. 2.
      Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
      costruzione di cui all’articolo
      16 comporta: a)
      l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
      versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b)
      l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato
      il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i
      successivi sessanta giorni; c)
      l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato
      il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i
      successivi sessanta giorni. (misure
      così modificate dall'articolo 27, comma 17, legge n. 448 del 2001) 3.
      Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 4.
      Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si
      applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 5.
      Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il
      comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi
      previsti dall'articolo 43. 6.
      In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di
      cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate
      nel comma 2. (legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 16) 1.
      I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte
      I del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme
      vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente
      procedente. (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art.
      3, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298) (Le
      sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento
      per cento ai sensi dell'articolo
      32, comma 47, legge n. 326 del 2003) 1.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
      amministrative, si applica: a)
      l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni
      e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili,
      nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
      permesso di costruire; b)
      l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di
      esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
      prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c)
      l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di
      lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo
      comma dell'articolo
      30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
      edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
      paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o
      in assenza del permesso. 2.
      La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata
      lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente
      lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della
      confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio
      del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza
      definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri
      immobiliari. 2-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività
      ai sensi dell'articolo
      22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla
      stessa. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      45 (L) - Norme relative all'azione penale (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 22) 1.
      L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché
      non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui
      all’articolo
      36. 2.
      Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in
      sanatoria di cui all'articolo
      36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del
      tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro trenta
      giorni dalla presentazione del ricorso. (comma
      così modificato dall'articolo 32, comma 48, legge n. 326 del 2002) 3.
      Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
      contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8) 1.
      Gli atti tra vivi nonché mortis causa, sia in forma pubblica, sia in
      forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
      scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro
      parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e
      non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
      dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in
      sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
      modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. (comma
      così modificato dall'articolo 32, comma 49, legge n. 326 del 2002)  2.
      Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo
      38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non
      il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve
      essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. 3.
      La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non
      pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un
      atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda
      diretta a far accertare la nullità degli atti. 4.
      Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
      insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi
      sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola
      delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
      precedente, che contenga la menzione omessa. 5.
      Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti
      derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
      L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste
      per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare
      domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica
      del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. 5-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
      22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi
      della stessa. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Art.
      47 (L) - Sanzioni a carico dei notai (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art. 21) 1.
      Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli
      previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione
      dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
      modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
      legge medesima. 2.
      Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo
      30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla
      divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6
      dello stesso articolo
      30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del
      codice di procedura penale. Art.
      48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art.45) 1.
      È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare
      le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di
      costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30
      gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di
      somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. 2.
      Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una
      dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti
      dell'articolo
      47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
      delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
      documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di
      costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria,
      ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova
      del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero
      nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate
      nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
      contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il
      funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione
      del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a
      7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in
      luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere
      prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio,
      dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio. 3.
      Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli
      estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione
      sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente
      titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
      47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
      delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
      documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in
      data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta
      e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da
      allegarsi al contratto medesimo. 3-bis.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
      edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività
      ai sensi dell'articolo
      22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa. (comma
      aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Capo
      III - Disposizioni fiscali Art.
      49 (L) - Disposizioni fiscali (Legge
      17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter) 1.
      Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi
      realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla
      base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle
      agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o
      altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve
      riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
      che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure
      prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
      allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore
      generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2.
      È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria,
      entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del
      certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio,
      ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. 3.
      Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute
      in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente
      articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione
      della segnalazione del comune. 3-ter.
      Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività
      edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed
      ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
      somministrazione di comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato
      l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per
      gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della
      autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza
      di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del
      pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
      L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la
      sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle
      aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da
      euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda
      erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti. (comma
      introdotto dall'articolo 32, comma 49-quater, decreto-legge n. 269 del
      2003) 4.
      In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è
      responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. Art.
      50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (Legge
      28 febbraio 1985, n. 47, art.46) 1.
      In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni
      tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si
      applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano
      tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a
      condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga
      presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
      cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di
      sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere
      prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di
      permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta
      rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci,
      deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria
      copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua
      notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta
      dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha
      ancora ottenuto definizione. 2.
      In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati
      costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base
      di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione
      dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti
      tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe
      spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985.
      L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
      all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della
      domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata
      dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione
      della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici,
      deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio
      competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza
      di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
      sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora
      ottenuto definizione. 3.
      La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta
      il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte
      dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti
      per i singoli tributi. 4.
      Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
      abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti
      i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione
      degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti
      dall’articolo 49. 5.
      In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento
      in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere
      prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie
      competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria,
      corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento
      della presentazione della istanza di cui al presente comma. 6.
      Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili
      e delle altre imposte eventualmente già pagate.  Art.
      51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria (Legge
      23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50) 1.
      La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità
      naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati
      eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di
      indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche
      senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta
      sanatoria. PARTE
      II – Normativa tecnica per l’edilizia Capo
      I - Disposizioni di carattere generale Art.
      52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, comma 1) 1.
      In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
      private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
      riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro
      per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
      lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio
      nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni
      in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
      l'interno. Dette norme definiscono: a)
      i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e
      collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b)
      i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo
      e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i
      criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; c)
      le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
      delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
      progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
      delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche
      per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali
      ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in
      genere, acquedotti, fognature; d)
      la protezione delle costruzioni dagli incendi. 2.
      Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o
      con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o
      sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più
      piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere
      comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
      superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. 3.
      Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti
      entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi
      decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma) 1.
      Ai fini del presente testo unico si considerano: a)
      opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un
      complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che
      assolvono ad una funzione statica; b)
      opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
      strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
      artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità
      tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;  c)
      opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in
      tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli; Art.
      54 (L) - Sistemi costruttivi (Legge
      2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma,
      art. 8, primo comma) 1.
      Gli edifici possono essere costruiti con: a)
      struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o
      sistemi combinati dei predetti materiali; b)
      struttura a pannelli portanti; c)
      struttura in muratura; d)
      struttura in legname. 2.
      Ai fini di questo testo unico si considerano: a)
      costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione
      portante; b)
      strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di
      pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di
      larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali
      (solai) prefabbricate o costruite in opera; c)
      strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee,
      comunque vincolate fra loro ed esternamente. Art.
      55 (L) - Edifici in muratura (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma) 1.
      Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di
      solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di
      rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
      all’articolo
      83. Art.
      56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma) 1.
      Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo
      pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare
      giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere
      irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli
      verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i
      controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni
      distinte. 2.
      Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un
      organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo
      85. 3.
      La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere
      assicurata da armature metalliche. 4.
      L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di
      sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
      presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
      dello stesso Consiglio. Art.
      57 (L) - Edifici con strutture intelaiate (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo,
      terzo e quarto comma) 1.
      Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti
      costituiti da: a)
      strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
      precompresso; b)
      elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso. 2.
      Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
      intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione
      delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi. 3.
      Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le
      azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo
      83. 4.
      Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere
      efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le
      modalità specificate dalle norme tecniche di cui all’articolo
      83. (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 9) 1.
      Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato
      armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che
      assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1,
      hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico
      Centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita
      relazione nella quale debbono: a)
      descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e
      fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi
      a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; b)
      precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
      eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59; c)
      indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
      seguiti per la esecuzione delle strutture; d)
      indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
      all'articolo 59. 2.
      Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
      contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine. 3.
      Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in
      serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1
      e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve
      descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni
      e fornire i calcoli relativi. 4.
      Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono
      tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di
      trasporto e di montaggio dei loro manufatti. 5.
      La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della
      ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni
      del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego. 6.
      Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e
      della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto
      delle strutture dell'opera. (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 1.
      Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori
      ufficiali: a)
      i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà
      di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b)
      il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
      dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis)
      il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana
      spa; b-ter)
      il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
      (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le
      barriere metalliche. (lettere
      aggiunte dall'articolo 5, comma 5, legge n. 166 del 2002) 2.
      Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
      Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con
      proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad
      effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche
      su terreni e rocce. 3.
      L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di
      pubblica utilità. Art.
      60 (L) - Emanazione di norme tecniche (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art.21) 1.
      Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
      superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del
      Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le
      norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo
      secondo. Art.
      61 (L) - Abitati da consolidare (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 2) 1.
      In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
      intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato
      ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed
      integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione
      ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
      autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2.
      Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza
      del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono
      eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
      autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di
      cinque giorni dall'inizio dei lavori. Art.
      62 (L) - Utilizzazione di edifici (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 28) 1.
      Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento
      armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato
      all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della
      regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle
      norme del capo quarto. 1.
      Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’art.
      2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente
      parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto
      dalla citata legge n. 109 del 1994, dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544,
      dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145. Capo
      II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
      precompresso ed a struttura metallica Sezione
      I - Adempimenti Art.
      64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità (Legge
      n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma;
      art. 3, primo e secondo comma) 1.
      La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
      precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da
      assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare
      qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2.
      La costruzione delle opere di cui all’articolo
      53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo
      redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
      delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
      professionali. 3.
      L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
      abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
      stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4.
      Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte
      le strutture dell'opera comunque realizzate. 5.
      Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
      competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al
      progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto,
      della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli
      elementi prefabbricati, della posa in opera. (Legge
      n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6) 1.
      Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
      struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal
      costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia
      al competente ufficio tecnico regionale. (testo
      rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002) 2.
      Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
      committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e
      del costruttore. 3.
      Alla denuncia devono essere allegati a)
      il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal
      quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
      l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro
      occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
      riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b)
      una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
      direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità
      e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 4.
      Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della
      presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
      dell'avvenuto deposito. (testo
      rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002) 5.
      Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle
      opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere
      denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello
      unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 6.
      A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore
      dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in
      triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
      3, esponendo: a)
      i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di
      cui all’articolo
      59; b)
      per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
      inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c)
      l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
      verbali firmate per copia conforme. 7.
      Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso
      della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con
      l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una
      copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. 8.
      Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente
      alla restante documentazione di cui al comma 6. Art.
      66 (L) - Documenti in cantiere (Legge
      n. 1086 del 1971, art. 5) 1.
      Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53,
      comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli
      atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal
      costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei
      lavori. 2.
      Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il
      direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare
      periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
      dell'esecuzione, il giornale dei lavori. Art.
      67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8) 1.
      Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza
      possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere
      sottoposte a collaudo statico. 2.
      Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
      iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun
      modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. 3.
      Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore
      dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di
      nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale
      dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione
      attestante le condizioni di cui al comma 2. 4.
      Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è
      fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione
      della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli
      ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di
      nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 5.
      Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei
      lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha
      60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 6.
      In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da
      difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo
      quanto previsto da specifiche disposizioni. 7.
      Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato
      di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale
      e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. 8.
      Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre
      presentare all’amministrazione comunale una copia del certificato di
      collaudo. Sezione
      II - Vigilanza (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 10) 1.
      Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui
      territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1,
      ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal
      presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti
      comunali. 2.
      Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite
      per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei
      comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere. Art.
      69 (L) - Accertamenti delle violazioni (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 11) 1.
      I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli
      adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale
      che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,
      verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio
      tecnico della regione per i provvedimenti di cui all’articolo 70. Art.
      70 (L) - Sospensione dei lavori (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 12) 1.
      Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo
      verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni
      accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al
      committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei
      lavori. 2.
      I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio
      tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli
      adempimenti previsti dal presente capo. 3.
      Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del
      competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza. Sezione
      III - Norme penali (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 13) 1.
      Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere
      previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo
      64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o
      con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. 2.
      È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da
      1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato
      normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le
      disposizioni dell'articolo 58. Art.
      72 (L) - Omessa denuncia dei lavori (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 14) 1.
      Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65
      è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032
      euro. Art.
      73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1.
      Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
      nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. 2.
      Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la
      presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione
      indicata nell'articolo 65, comma 6. Art.
      74 (L) - Responsabilità del collaudatore (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 16) 1.
      Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67,
      comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro. Art.
      75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 17) 1.
      Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
      certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con
      l'ammenda da 103 a 1.032 euro. Art.
      76 (L) - Comunicazione della sentenza (Legge
      5 novembre 1971, n. 1086, art. 18) 1.
      La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni,
      deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello
      in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed
      al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia
      iscritto l'imputato. Capo
      III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
      barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti
      al pubblico Sezione
      I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Art.
      77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi
      edifici (Legge
      9 gennaio 1989, n. 13, art. 1) 1.
      I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
      ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
      residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in
      osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. 2.
      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto,
      adottato ai sensi dell’articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie
      a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
      edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
      agevolata. 3.
      La progettazione deve comunque prevedere: a)
      accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso
      ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; b)
      idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
      immobiliari; c)
      almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
      sollevamento; d)
      l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra,
      di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe
      prive di gradini. 4.
      È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
      professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni
      adottate ai sensi del presente capo.  5.
      I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi
      del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente
      decreto
      legislativo n. 42 del 2004), devono essere approvati dalla competente autorità di
      tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo. Art.
      78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche (Legge
      9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)  1.
      Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
      edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
      all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
      all'articolo 1, primo comma, del d.P.R.
      24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi
      attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a
      favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
      approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
      convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e
      terzo comma, del codice civile. 2.
      Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
      mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma
      1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà
      di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare,
      a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente
      rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al
      fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle
      rampe delle autorimesse. 3.
      Resta fermo quanto disposto dagli articoli
      1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. (Legge
      9 gennaio 1989, n. 13, art. 3) 1.
      Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle
      norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili
      e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
      fabbricati. 2.
      È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli
      873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da
      realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna
      area di proprietà o di uso comune. Art.
      80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione
      degli infortuni 1.
      Fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle
      competenti autorità a norma dell'articolo
      94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo
      78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di
      prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla
      autorizzazione di cui all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla
      normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere
      realizzate. (Legge
      9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e
      109) 1.
      Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del
      competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di
      cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera
      attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
      ai sensi dell'art.
      47 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
      delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
      documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della
      propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso. Sezione
      II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
      edifici pubblici e privati aperti al pubblico (Legge
      5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 62,
      comma 2; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107
      e 109) 1.
      Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
      pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la
      visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite
      in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118,
      e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al
      regolamento approvato con d.P.R.
      24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione
      delle barriere architettoniche, e al decreto
      del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2.
      Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli
      di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente decreto
      legislativo n. 42 del 2004), nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le
      medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20,
      commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del
      nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
      conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
      superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con
      opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7 gennaio
      1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle
      predette autorità. 3.
      Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei
      lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma
      1, rese ai sensi dell'articolo
      22, sono allegate una documentazione grafica e una
      dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
      accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai
      sensi del comma 2 del presente articolo. 4.
      Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è
      subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
      dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o
      il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il
      certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare
      che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
      vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal
      fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del
      permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia
      giurata redatta da un tecnico abilitato. 5.
      La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
      pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui
      al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla
      verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
      dell'immobile. 6.
      Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
      pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
      accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle
      quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
      dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili. 7.
      Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
      accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
      competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere
      eseguite dopo l’entrata in vigore della legge
      5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da
      rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone
      handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con
      la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso
      da uno a sei mesi. 8.
      I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono
      modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi
      urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
      realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori
      acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in
      modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 9.
      I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
      all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del
      citato regolamento approvato con d.P.R. n. 384 del 1978 (attualmente
      d.P.R.
      24 luglio 1996, n. 503),
      alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato
      decreto
      del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le
      norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni
      del presente articolo perdono efficacia. Capo
      IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
      zone sismiche Sezione
      I - Norme per le costruzioni in zone sismiche Art.
      83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; artt. 54, comma 1, lett. c, 93, comma 1,
      lett. g e comma 4 del d.lgs. n. 112 del 1998) 1.
      Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
      pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi
      dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle
      disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche
      emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le
      infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
      sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale
      delle ricerche e la Conferenza unificata. 2.
      Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto
      con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
      pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata,
      sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone
      sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da
      prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di
      quant’altro specificato dalle norme tecniche. 3.
      Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
      individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente
      capo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle medesime
      zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei
      criteri generali di cui al comma 2. Art.
      84 (L) - Contenuto delle norme tecniche (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 4) 1.
      Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui
      all’articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati
      dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità,
      definiscono: a)
      l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al
      grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali; b)
      le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici
      contigui; c)
      le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
      dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni; d)
      il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; e)
      le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. 2.
      Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni
      di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla
      profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori
      significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni
      medesimi, devono essere esaurientemente accertate. 3.
      Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
      convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare
      tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei
      pendii medesimi. 4.
      Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli
      accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del
      grado di sismicità. (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 9) 1.
      L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di
      resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e
      ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e
      d) e definiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83. a)
      Azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche
      verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza,
      agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi
      dinamica teorica o sperimentale. b)
      Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
      attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
      contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali. c)
      Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento
      torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in
      ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni
      riportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83; d)
      Momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
      sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche
      orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme
      tecniche di cui all’articolo 83. Art.
      86 (L) - Verifica delle strutture (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 10) 1.
      L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui
      all’articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste
      fra gli elementi resistenti dell'intera struttura. 2.
      Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
      combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne,
      senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione
      del vento. Art.
      87 (L) - Verifica delle fondazioni (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 11) 1.
      I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si
      eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto,
      tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla
      costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui
      all’articolo 83. (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 12) 1.
      Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di
      cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i
      trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico
      competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori
      pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in
      tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le
      caratteristiche ambientali dei centri storici. 2.
      La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico
      generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani
      particolareggiati. Art.
      89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 13) 1.
      Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente
      sezione e quelli di cui all’articolo
      61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico
      regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima
      della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima
      della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica
      della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
      geomorfologiche del territorio. 2.
      Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta
      giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 3.
      In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere
      deve intendersi reso in senso negativo. (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 14) 1.
      È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a)
      la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel
      complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente
      capo; b)
      la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
      acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia
      conforme alle norme del presente testo unico. 2.
      L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente
      ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è
      possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura
      esistente a sopportare il nuovo carico. (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 15) 1.
      Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore
      grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. 2.
      I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83. Art.
      92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 16) 1.
      Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o
      manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse
      archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata
      proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
      ottobre 1999, n. 490 (attualmente decreto
      legislativo n. 42 del 2004). Sezione
      II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche Art.
      93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni
      in zone sismiche (Legge
      n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 1.
      Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a
      costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso
      scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al
      competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio,
      il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e
      dell'appaltatore. 2.
      Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e
      debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
      iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
      direttore dei lavori. 3.
      Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio
      tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per
      planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione
      tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in
      fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi
      delle strutture. 4.
      Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione,
      nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del
      tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del
      complesso terreno-opera di fondazione. 5.
      La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
      documentazioni, in quanto necessari. 6.
      In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di
      cui al presente articolo. 7.
      Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice
      richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo
      103. Art.
      94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1.
      Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio,
      nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
      all'uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono
      iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente
      ufficio tecnico della regione. 2.
      L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e
      viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti
      di sua competenza. 3.
      Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei
      confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è
      ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con
      provvedimento definitivo. 4.
      I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o
      perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Sezione
      III - Repressione delle violazioni (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 20) 1.
      Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti
      interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da
      lire 400.000 a lire 20.000.000. Art.
      96 (L) - Accertamento delle violazioni (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 21) 1.
      I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena
      accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano
      processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio
      tecnico della regione. 2.
      Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
      ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale
      all’Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni. Art.
      97 (L) - Sospensione dei lavori (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 22) 1.
      Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
      contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con
      decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario,
      nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la
      sospensione dei lavori. 2.
      Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente
      ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. 3.
      L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente
      dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza
      pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di
      sospensione. 4.
      L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la
      pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile. Art.
      98 (L) - Procedimento penale (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 23) 1.
      Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la
      necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più
      consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei
      lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero
      delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali. 2.
      Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del
      competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un
      funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti. 3.
      Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la
      demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità
      alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli
      articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere
      le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine. Art.
      99 (L) - Esecuzione d'ufficio (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 24) 1.
      Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui
      all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo,
      il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con
      l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato. Art.
      100 (L) - Competenza della Regione (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 25) 1.
      Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con
      provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della
      regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in
      violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui
      agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle
      conformi alle norme stesse. 2.
      In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99. Art.
      101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico
      della regione (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 26) 1.
      Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base
      alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del
      cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici
      giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto
      è diventato esecutivo. Art.
      102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 27) 1.
      Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono
      annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25.822 euro. 2.
      Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori
      di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al
      presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in
      base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio
      tecnico della regione. 3.
      La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e
      con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante
      ruoli esecutivi. 4.
      Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito
      capitolo del bilancio dell'entrata. Art.
      103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 29) 1.
      Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui
      all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e
      geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici
      tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e
      forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili
      del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato,
      delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi
      costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
      dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della
      regione a norma degli articoli 61 e 94. 2.
      I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le
      costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle
      presenti norme. 3.
      Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici
      succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni
      danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi. Sezione
      IV - Disposizioni finali Art.
      104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000) 1.
      Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano
      iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di
      classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni
      dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente
      ufficio tecnico della regione. 2.
      L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della
      denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui
      all'articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata
      a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche. 3.
      Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo,
      l’ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve,
      in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento
      di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa
      conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche
      del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata
      condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche
      necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito
      certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile
      del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti. 4.
      La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove
      occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3. 5.
      Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia
      possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto
      o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente
      dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di
      quanto già costruito. 6.
      In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si
      applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del
      presente testo unico. Art.
      105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1.
      L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i
      quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle
      sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora
      l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente
      capo. Art.
      106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (Legge
      3 febbraio 1974, n. 64, art. 33). 1.
      Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza
      delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è
      assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della
      difesa. Capo
      V - Norme per la sicurezza degli impianti Art.
      107 (L) - Ambito di applicazione (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 1, primo comma)  1.
      Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti
      relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso: a)
      gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
      utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire
      dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b)
      gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
      impianti di protezione da scariche atmosferiche; c)
      gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
      liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d)
      gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di
      uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire
      dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e)
      gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido
      o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
      combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f)
      gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
      di montacarichi, di scale mobili e simili; g)
      gli impianti di protezione antincendi. Art.
      108 (L) - Soggetti abilitati (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30
      aprile 1999, n. 136) 1.
      Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
      alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese,
      singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui
      al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
      integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
      legge 8 agosto 1985, n. 443. 2.
      L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso
      dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
      dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
      all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
      tecnico che abbia tali requisiti. 3.
      Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al
      comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie
      rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente
      autorizzata ai sensi del d.P.R.
      25 gennaio 2000, n. 34. 4.
      Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa
      vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i
      professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi
      elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
      formati annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1,
      del d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Art.
      109 (L) - Requisiti tecnico-professionali (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 3) 1.
      I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i
      seguenti: a)
      laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
      statale o legalmente riconosciuta; b)
      oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
      specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo
      110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo
      un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
      dipendenze di una impresa del settore; c)
      oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente
      in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,
      di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
      settore; d)
      oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
      impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
      per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
      dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
      specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
      ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107. 2.
      È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
      agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali
      di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei
      titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle
      attività produttive. Art.
      110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) - Progettazione degli impianti 1.
      Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
      cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 (comma inesistente) dell'articolo
      107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti,
      iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
      competenze.  2.
      La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
      l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra
      dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui
      all'articolo 119. 3.
      Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello
      unico contestualmente al progetto edilizio. Art.
      111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti
      installati 1.
      Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo
      degli impianti installati il committente è esonerato dall’obbligo di
      presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a),
      b), c), e) e g), e 2 (comma inesistente) dell'articolo 107 se,
      prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo
      degli impianti con le modalità previste dal comma 2. 2.
      Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti
      abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed
      esecuzione dell’opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono
      conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In
      questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico
      a cura del direttore dei lavori. 3.
      Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere
      all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di
      falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente. Art.
      112 (L) - Installazione degli impianti (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 7) 1.
      Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
      d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola
      d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche
      di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
      elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
      dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a
      regola d'arte. 2.
      In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
      messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di
      altri sistemi di protezione equivalenti. 3.
      Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere
      adeguati a quanto previsto dal presente articolo. 4.
      Con decreto del Ministro dell’industria del commercio e
      dell’artigianato, saranno fissati i termini e le modalità per
      l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3. Art.
      113 (L) - Dichiarazione di conformità (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 9) 1.
      Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
      committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
      rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione,
      sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
      partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
      artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
      contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il
      progetto di cui all'articolo 110. Art.
      114 (L) - Responsabilità del committente o del proprietario (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 10) 1.
      Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
      installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
      impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi
      dell'articolo 108. Art.
      115 (L) - Certificato di agibilità (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 11, d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109) 1.
      Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il
      certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
      conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
      previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. Art.
      116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 12) 1.
      Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
      del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114,
      i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo
      107. 2.
      Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
      rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per
      usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
      impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
      della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113. (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 13) 1.
      Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
      e), e g), e 2 dell'articolo
      107 vengano installati in edifici per i quali è già stato
      rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita
      presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei
      lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di
      conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
      previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
      all'articolo 119. 2.
      In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
      dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto,
      si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
      rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere
      espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti. 3.
      In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile
      ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti
      approvati di cui all’articolo 111. (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 14) 1.
      Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
      degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa
      vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei
      vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
      del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei
      liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
      all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento
      di attuazione di cui all'articolo 119. 2.
      Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
      presentazione della relativa richiesta. Art.
      119 (L) - Regolamento di attuazione (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 15) 1.
      Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell’articolo 17 della
      legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti
      obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono
      definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in
      relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli
      impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
      prevenzione e di sicurezza. (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 16) 1.
      Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico
      del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal
      regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione
      amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del
      presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
      regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5.164
      euro. 2.
      Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità
      della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui
      all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
      professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
      delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli
      aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma
      1. Art.
      121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (Legge
      5 marzo 1990, n. 46, art. 17) 1.
      I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
      qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo. Capo
      VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici Art.
      122 (L) - Ambito di applicazione (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 25) 1.
      Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli
      edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché,
      mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione
      degli impianti esistenti. 2.
      Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
      presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
      tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico. Art.
      123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
      impianti (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) 1.
      Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
      fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
      razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
      17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
      artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
      energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
      edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
      specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
      straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
      L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
      installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
      calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
      annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in
      opera. 2.
      Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
      consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti
      di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi
      compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le
      relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. 3.
      Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e
      gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e
      messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al
      progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 4.
      Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma
      1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono
      regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in
      opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e
      degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti
      degli edifici e degli impianti. 5.
      Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e
      di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri
      di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea
      di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
      del codice civile. 6.
      Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
      il cui permesso di costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991,
      devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
      l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
      calore per ogni singola unità immobiliare. 7.
      Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
      obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
      ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di
      natura tecnica od economica. 8.
      La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione
      di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al
      risparmio e all'uso razionale dell'energia. Art.
      124 (L) - Limiti ai consumi di energia (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) 1.
      I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
      limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo
      4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in
      relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di
      cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza. (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 1.
      Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso
      lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori
      relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle
      opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal
      progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle
      prescrizioni del presente Capo. 2.
      Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non
      siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta
      salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la
      sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. 3.
      La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con
      proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della
      documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e
      delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione,
      restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto
      deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o
      di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza
      di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
      lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
      conservazione di tale documentazione in cantiere. Art.
      126 (R) - Certificazione di impianti 1.
      Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto
      di cui all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di
      volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2. Art.
      127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 29) 1.
      Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo
      si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della
      parte seconda. Art.
      128 (L) - Certificazione energetica degli edifici (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)  1.
      Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
      del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività
      produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
      Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per
      la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra
      l'altro i soggetti abilitati alla certificazione. 2.
      Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
      certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
      dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità
      immobiliare. 3.
      Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
      l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della
      singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a
      carico del soggetto che ne fa richiesta. 4.
      L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
      temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio. Art.
      129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 31) 1.
      Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo,
      che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per
      contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti
      dalla normativa vigente in materia. 2.
      Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
      è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
      manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della
      vigente normativa UNI e CEI. 3.
      I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
      parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con
      cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
      combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
      competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4.
      I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
      impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con
      essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica
      l'articolo 1339 del codice civile. Art.
      130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 1.
      Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
      energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
      certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal
      Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
      infrastrutture e dei trasporti. 2.
      Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1
      sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
      certificazione. Art.
      131 (L) - Controlli e verifiche (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109) 1.
      Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente
      capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro
      cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 2.
      La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta
      e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore,
      ovvero dell'esercente gli impianti. 3.
      In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il
      responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei
      lavori. 4.
      In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o
      il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del
      proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
      caratteristiche previste dal presente capo. 5.
      Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del
      competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132. (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) 1.
      L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita
      con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a
      2.582 euro.  2.
      Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
      documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le
      disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione
      amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
      25 per cento del valore delle opere. 3.
      Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di
      cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non
      veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma
      1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione
      amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per
      cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità
      penale. 4.
      Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è
      punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
      calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 5.
      Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che
      se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
      dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa
      non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro. Nel caso in cui
      venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell’articolo
      129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un
      terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità
      dello stesso. 6.
      L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la
      sanzione amministrativa non inferiore a 2.582 euro e non superiore a
      25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale. 7.
      Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
      l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
      professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
      conseguenti. 8.
      L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi
      dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
      responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è
      punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non
      superiore a 51.645 euro. Art.
      133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109) 1.
      Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il
      provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero
      le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il
      termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
      l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione
      forzata delle opere con spese a carico del proprietario. Art.
      134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 36) 1.
      Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità
      dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali
      precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla
      constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno
      da parte del committente o del proprietario. (Legge
      9 gennaio 1991, n. 10, art. 37) 1.
      I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
      centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
      Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
      lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 2.
      Il d.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con
      il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il
      titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti
      di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima. PARTE
      III – Disposizioni finali Capo
      I - Disposizioni finali Art.
      136 (L,
      commi 1 e 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l - R comma 2, lettera m)
      Abrogazioni 1.
      Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
      dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le
      seguenti disposizioni: a)
      legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31; b)
      legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3; c)
      legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4
      e 5; 9, lettera c) ; d)
      legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’art. 48; e)
      decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8,
      convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94; f)
      legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal
      decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lett. g),
      convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel
      testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
      662; g)
      decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel
      testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
      662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; 2.
      Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di
      entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le
      seguenti disposizioni: a)
      regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e
      221, comma 2; b)
      legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27; 33;
      41-ter; 41-quater; 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9; c)
      legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6,
      7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ; d)
      legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’art. 1, commi 4 e 5, come
      sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415; e)
      decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
      legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7; f)
      legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7,
      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26,
      27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1; g)
      legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6; h)
      decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito con
      modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
      dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
      risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31
      dicembre 1996, n. 669; decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11,
      convertito, con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; i)
      legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e
      56; l)
      legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo
      61; m)
      d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425. Art.
      137 (L) Norme che rimangono in vigore 1.
      Restano in vigore le seguenti disposizioni: a)
      legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione
      degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b); b)
      legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; c)
      legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui
      all’articolo 136, comma 2, lettera f); d)
      legge 24 marzo 1989, n. 122; e)
      articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in
      legge 12 luglio 1991, n. 203; f)
      articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2.
      Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente
      previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di
      questo testo unico, le seguenti leggi: a)
      legge 5 novembre 1971, n. 1086; b)
      legge 2 febbraio 1974, n. 64; c)
      legge 9 gennaio 1989, n. 13; d)
      legge 5 marzo 1990, n. 46; e)
      legge 9 gennaio 1991, n. 10; f)
      legge 5 febbraio 1992, n. 104; 3.
      All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è
      sostituito dal seguente: "2.
      L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è
      soggetta a denuncia di inizio attività.» Art.
      138 (L) - Entrata in vigore del testo unico 1.
      Le disposizione del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal
      30 giugno 2003.   
 
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